Riportiamo di seguito le discipline patristiche (dai Canoni dei Concilj Ecumenici e del Patriarca di Costantinopoli Giovanni IV il Digiunatore), in materia di sessualità, soprattutto riguardo le penitenze e mortificazioni prescritte a coloro che hanno commesso peccati carnali. Risulta particolarmente interessante l'ultimo paragrafo, anche nell'ottica della querelle sorta, ormai due anni fa, in seguito all'esortazione apostolica Amoris Laetitia.
1. I peccati carnali.
E’considerato peccato carnale ogni uso della sessualità al di fuori del Mistero del Matrimonio e ogni uso della sessualità, che, seppur all’interno del Matrimonio, non sia finalizzato all’unione fra gli sposi.
I pensieri impuri ai quali si acconsente sono da considerare peccati. “ L’acconsentimento è la causa dell’inizio delle punizioni “ (Canone 7, di San Giovanni il Digiunatore). “La lotta contro i pensieri carnali è meritevole sia della corona [ cioè del premio] , sia della punizione “ (Canone 6, di San Giovanni il Digiunatore ).” Se l’anima si sottomette alle inclinazioni cattive [della carne, acconsentendo ai pensieri carnali e impuri ] è punita, se [resiste e ] vince, riceve il premio”.
“ Se un fedele, che è stato tentato in sogno, chiede se è conveniente permettergli di comunicarsi o meno , la risposta è : se è soggetto al desiderio della donna, non è conveniente; ma se è la tentazione di Satana, che a causa di questo motivo cerca di allontanarlo dal comunicarsi con i Misteri divini, è conveniente permettergli di comunicarsi, perché il tentatore non cesserà in quel periodo, quando è conveniente permettergli di comunicarsi, di attaccarlo “ (Canone 12 di Timoteo Alessandrino).
"Gli assalti dei desideri carnali attraverso il pensiero nel cuore non sono punibili, essendo peccati non ancora commessi “ (Canone 4, di Giovanni il Digiunatore).
“L’accondiscendenza ai pensieri carnali si purifica con 12 metanie” (Canone 5, di San Giovanni il Digiunatore).
Il IV Canone del Concilio locale di Neocesarea, stabilisce che “ Se una persona ha sentito il desiderio per una donna e ha concepito il convincimento di giacere con lei ma questo suo desiderio non si è attualizzato, sembra che lui sia stato salvato dalla grazia”. Se questo non si concretizza per impedimenti esterni, ma perché il pensiero non è arrivato fino ad acconsentire all’atto, quindi “fino alla morte “ - come lo interpreta Zonaras - deve essere punito dal suo padre spirituale per l’aver acconsentito al solo pensiero.
“Colui che è stato profanato dall’emissione di seme, durante il sonno, si esclude per un giorno dalla Comunione e si crede che si purifica da questa profanazione cantando il Salmo 50 e facendo 49 metanie (Canone 8, di San Giovanni il Digiunatore , ma anche Canone 4 Dion. Alex.; Canone 1 di Atanasio; Canone 12 Timoteo Alessandrino)
“Ma colui che viene profanato da sveglio dalla perdita di seme, gli si impedisce di comunicarsi per 7 giorni e, in ognuno di questi giorni, canti il Salmo 50 e faccia 49 metanie „ (Canone 9 di Giovanni il Digiunatore , ma anche Canone 4 Dion. Alex.; 1 Atanasie; 12 Timoteo Alessandrino).
Masturbazione : “ Colui che si masturba sarà punito con 40 giorni di xirofagia – mangiando, cioè, solo cibo asciutto – e 100 metanie ogni giorno” (Canone 10, di San Giovanni il Digiunatore ).
Masturbazione in due : “ La profanazione assieme con altri, come fanno coloro che praticano la masturbazione in due, viene punita con la penitenza indicata per la masturbazione per 80 giorni “ (Canone 11, di San Giovanni il Digiunatore ).
Atti riconducibili alla masturbazione: “Ricevono la stessa epitimia tra le donne, quelle che si sono baciate e palpeggiate con gli uomini, ma non sono arrivate alla penetrazione” (Canone 13, di San Giovanni il Digiunatore ).
Masturbazione in coloro che appartengono al clero : Se qualcuno del clero, prima della consacrazione, è caduto nella passione di Malachia [masturbazione ], non può essere curato altro che impedendogli, innanzitutto, l’accesso al sacerdozio, ricevendo poi un’epitimia appropriata e così, dopo, permettergli l’accesso al sacerdozio. Ma se si è infiammato per questa passione dopo aver ricevuto la consacrazione sacerdotale, per un anno gli venga interdetta la celebrazione e venga punito con le epitimie dovute, ritorni al sacerdozio. Ma se, dopo aver conosciuto il peccato, fa questo una seconda volta o una terza fa questo, gli venga impedita la celebrazione e passi fra i laici (Canone 12 di Giovanni il Digiunatore ).
"Colui che ha rapporti sessuali completi con la propria fidanzata, prima del Matrimonio, secondo San Basilio il Grande , deve essere scomunicato per 11 anni ; noi diciamo che per 2 anni , dopo l’ora Nona , mangi cibo asciutto e faccia, ogni giorno, 300 metanie . Se però è negligente, in questo, assolva le prescrizioni decise dai Padri” (Canone 25, di Giovanni il Digiunatore).
Balsamone estende l’applicazione della sanzione della deposizione, a proposito del 70esimo canone di San Basilio, per il cunnilingus, cioè per la contaminazione o profanazione delle labbra che va oltre il bacio appassionato e che si produce in seguito all’uso delle labbra della vulva della donna come di una coppa. Ciò riguarda, quindi, più in generale, i palpeggiamenti, la masturbazione e il sesso orale, nonché ovviamente il rapporto sessuale vero e proprio : tutti questi atti non escludono semplicemente, per un certo periodo di tempo, dalla celebrazione della Liturgia ma comportano, appunto, la deposizione allo stato laicale.
Il 59esimo Canone di San Basilio il Grande, prevede che colui che ha peccato di incontinenza e si è profanato con la lussuria “[…] rimarrà escluso dalla partecipazione ai Misteri per sette anni: due saranno di pianto, e due saranno trascorsi assieme a coloro che ascoltano [ nel pronaos], due in ginocchio, e per uno solo anno assieme all’assemblea [nel naos] ; l'ottavo anno egli sarà ammesso alla Comunione […] “. E’ peccato di incontinenza o lussuria il rapporto eterosessuale tra due persone libere, così come specifica il IV Canone di San Gregorio di Nissa . Se una delle due persone in questione o entrambe non sono libere si tratta di adulterio, che è punito con una pena maggiore. Sono parimenti considerati adulterio la pederastia e il rapporto con gli animali, entrambi contro natura e per questo adulterini. (Altri riferimenti: Canoni 48 e 61 degli Apostoli; 87, 93, 98 del Concilio di Trullo; Canone 20 del Concilio di Ancira; Canoni 1 e 8 del Concilio di Neocesarea; Canone 102 del Concilio di Cartagine; Canoni 3, 7, 9, 18, 21, 31, 37, 38, ,39, 58, 59, 59, 60, 62, 63, 77 di Basilio il Grande ).
Il Canone 4to di Grigorio di Nyssa esclude dalla Comunione per 18 anni per chi commette atti di lussuria con uomini, ma il Canone 62 di Basilio il Grande per 15 anni. Noi riteniamo che per tre anni debba essere escluso dalla Comunione, piangendo e digiunando, e mangiando cibo secco verso sera e facendo 200 metanie al giorno. Ma se si da all’ozio [ alla negligenza rispetto a queste indicazioni] allora osservi i 15 anni di penitenza per l’intero periodo ( Canone 29 di Giovanni il Digiunatore . Si vedano anche i Canoni 7, 62 di Basilio il Grande; Canone 4 di Gregorio di Nissa).
“Le violazioni subite attraverso lo stupro sono senza colpa. Così, anche la schiava, se è violentata dal padrone, non deve essere incolpata “ ( Canone 49 di San Basilio il Grande) . Questo Canone assolve da qualunque colpa quelle donne che sono costrette al peccato, trovandosi sotto il dominio di altri [ violenza carnale e stupro ].
“Se un presbitero, prima della sua ordinazione, ha commesso peccato di commistione carnale e dopo la sua ordinazione lo confessa, non può più officiare “ (Canone 9 del Primo Concilio, Ap. cc. XXV, LXI; cc. IX, X di Neocaesarea; cc. III, V, VI di Theophilus).
I chierici che commettono il peccato mortale [fino alla consumazione dell’atto, secondo Zonaras ] , anche se sono degradati dal loro rango, non devono essere esclusi dalla società dei laici. Perché "La tua vendetta non esiga la pena due volte per lo stesso reato" ( Canone 32 di San Basilio il Grande, Ap C. XXV, Cc IV, XXI del 6to Concilio Ecumenico; C XXXV del Concilio di Cartagine, Cc III, XVII, XXXII, LI di San Basilio il Grande).Interpretazione. Vi è un peccato mortale e un peccato non mortale, dice San Giovanni Evangelista (nella sua Prima Lettera, 5: 16-17). Così, secondo altri Padri, e soprattutto secondo Metrophanes il vescovo di Smirne nella sua interpretazione dell’ Epistola, una diversa interpretazione deve essere data al peccato mortale da quella data al peccato non mortale. Secondo Zonaras un peccato mortale è quello che ha raggiunto la fase di realizzazione e di attualizzazione, di essere, vale a dire, un peccato mortale, mentre un peccato che non è mortale è un peccato che non ha raggiunto il punto di realizzazione e attualizzazione, ma si è fermato al punto di consenso o manifestazione della volontà di commettere il peccato in questione (si veda il Canone IV di Neocesarea). Così l'attuale Canone afferma che tutti i chierici che commettono un peccato mortale sono suscettibili di essere deposti, ma non devono essere esclusi dalla comunità - o, parlando in modo più esplicito – devono stare alla destra a pregare insieme con i laici, in accordo con quel passo della Scrittura che dice: "Tu non esigerai la stessa vendetta due volte per lo stesso reato." Tali chierici, tuttavia, non hanno il diritto alla Comunione, nel senso che no possono essere partecipi dei divini Misteri. Leggi anche il Canone Apostolico XXV e il Canone III dello stesso San Basilio.
Colui che pecca carnalmente rimarrà escluso dalla Comunione per sette anni, che siano due di pianto, due assieme agli ascoltatori [nel pronaos durante le funzioni liturgiche ] e due in ginocchio [durante le funzioni liturgiche ] e per l’ultimo anno assieme ai laici [ nel naos] ; l'ottavo anno egli sarà riammesso alla Comunione.( Canone 59 di Basilio il Grande, anche Canone 29 di San Basilio il Grande e Canone 4 di San Gregorio di Nissa). Interpretazione. Questo Canone prescrive che chi pecca carnalmente si astenga dai Misteri per sette anni. Durante i primi due di questi egli resterà nel pianto; durante i successivi due dovrà ascoltare in compagnia con gli altri ascoltatori (o audients); per ulteriori due anni dovrà stare in ginocchio; per un anno, poi, starà insieme con i fedeli; e l'ottavo anno gli dovrà essere accordato il diritto a partecipare alla Comunione. Si veda anche il Canone XXII dello stesso San Basilio il Grande.
Per chi sposa e ha rapporti carnali con un parente, il canone 54 del Sesto Concilio prevede 7 anni di penitenza, dopo aver cancellato il contratto di matrimonio. Secondo il canone LXVIII (68) di San Basilio, tuttavia, tali rapporti devono essere trattati allo stesso modo della pena di adulterio, cioè 15 anni di penitenza.
2. Comunione agli sposati in chiesa
In generale, sono considerati peccati di incontinenza o lussuria quei rapporti sessuali tra persone legittimamente sposate che non rispettano le seguenti indicazioni generali: gli sposati dovrebbero, di comune accordo, astenersi dai rapporti sessuali per attendere alla preghiera e al digiuno. In merito a queste indicazioni, San Gregorio di Nazianzo, che si riferisce genericamente a questi periodi, come i periodi dedicati alla preghiera, afferma che questa astinenza periodica deve essere “[…] costruita su un consenso mutuo per attendere insieme alla preghiera, la più preziosa delle attività […] “, e precisa: “[…] Questa non è una legge [ nel senso che lui non vuole imporre una legge ] , ma un consiglio […] “ (Discorso, XL,18).
“Domanda. Se una donna si unisce di notte con suo marito, o un uomo con la propria sposa, e si fa la Liturgia, è conveniente che si Comunichino o no ? Risposta. Non è conveniente, perché l’Apostolo dice esplicitamente che non venga meno uno all’altra se non per reciproco accordo, durante il periodo opportuno, per dedicarsi alla preghiera e poi si uniscano di nuovo, per non essere tentati da Satana alla dissolutezza (I Cor. 7, 5) ( Continenza per la Comunione - Canone 5 di Timoteo Alessandrino ).
“[…] Per le relazioni con le donne, la regola del giudizio è che esse siano ordinate alla procreazione. Se dunque si mira al piacere, si giudica male, erigendo a bene ciò che non lo è affatto, e, conseguenza necessaria, si abusa della donna [ o del proprio corpo] nell’unirsi a lei […] “ ( San Massimo il Confessore). Come lui, Clemente d’Alessandria sottolinea che gli sposi in tutto, nei rapporti sessuali come nel prendere i pasti – e in ciò va inquadrato anche il digiuno - e nel regolarsi per il riposo notturno, non devono agire sotto l’impulso del desiderio: siamo infatti – dice – figli della volontà non del desiderio.
Il 13 Canone di Timoteo, prevede che coloro che sono legittimamente sposati " sarebbe opportuno che si astenessero dai rapporti sessuali il Sabato e la Domenica, poiché in questi giorni si eleva al Signore il Sacrificio spirituale " . La Grande Pravila di Matei Basarab del 1652, una raccolta e interpretazione dei Canoni, per difendere la Romania dalle influenze calviniste e cattoliche dell’epoca :" Non si deve impedire all’uomo e alla donna di unirsi fisicamente, ad esclusione di quando si devono preparare alla preghiera e alla Santa Comunione " ( Pravila Mare, 170 ) . San Simeone di Tessalonica istruisce coloro che sono sposati, così : " Dobbiamo sapere che coloro che si uniscono attraverso il Matrimonio si sono legati a Dio e sono puri, per la chiamata di Colui che è Puro. Per questo, devono conservare il Matrimonio esente da profanazione e vivano in pace e devozione . Coloro che si sono uniti a Dio con onore, purezza e amore, preservino la loro unione in un pensiero unanime, in pace, come un grande dono, perché ne risponderanno davanti a Dio assieme agli altri doni divini ricevuti, avendo cura dei propri corpi e delle loro anime. Perché solo in questo modo Dio sarà con loro: Che crescano i figli nel Timore di Dio ( Efeseni 6, 4 ) , che facciano elemosina e si redimano [liberino] " ( San Simeone di Tessalonica, op. cit., cap. 262 ) .
La Pravila Mare di Matei Basarab, al cap. 170, riporta queste indicazioni per la purezza fisica degli sposi: " Lo sposo e la sposa non si trovino nel desiderio carnale né sabato, né perché in questi giorni, più che negli altri, si serve la divina Liturgia. Sabato per le anime dei defunti e domenica per la Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questo avvenga con l’intesa di entrambi, cioè che sia di reciproco accordo e secondo la volontà del marito e della moglie " . Ancora il Grande Molitfelnical Mare, detto Trebnic, al quale afferisce anche l’Eucologio Barberini , pagina 519, prescrive per la continenza fisica degli sposi: "Nei Quattro Digiuni , così come mercoledì e venerdì, quale segno di amore per Dio “ . Così, i giorni di astinenza dai rapporti sessuali, per gli sposi, sono mercoledì, venerdì, sabato, domenica e tutti i giorni di digiuno e di festa dell’anno. Gli sposi devono avere due giorni di purificazione prima di andare in chiesa nei giorni di festa, ma, quando vogliono comunicarsi, oltre i quattro periodi di digiuno, devono osservare almeno una settimana di purificazione prima di ricevere i Purissimi Doni e tre giorni dopo la Santa Comunione .
Quindi sono giorni di astinenza il mercoledì ed il venerdì, i sabati e le domeniche, il giorno della Decapitazione di Giovanni Battista (29 agosto), il giorno dell’Elevazione della Santa Croce (14 settembre), i giorni di festa che vanno da Pasqua fino alla Domenica di Tommaso (la Settimana della Luce) , da Natale al Battesimo e in tutte le feste dell’anno. In alcuni casi ho visto includere, tra i giorni nei quali non si potrebbero avere rapporti anche il lunedì, se si intende osservare il digiuno anche in questo giorno, ma non ho ancora trovato un preciso riferimento canonico .
Il Canone 65 di Giovanni il Digiunatore (Unione contro natura [sodomia] con la propria moglie) :” Se qualcuno pratica la sodomia con la propria moglie, si applica una penitenza di 8 anni, mangiando cibo asciutto [xirofagia] dopo l’Ora Nona e facendo 200 metanie al giorno .
3. Comunione ai conviventi (caso per caso)
Il 98esimo canone del Concilio Quinisesto , considera come matrimonio adulterino, quindi da equiparare all’adulterio, per il quale sono previsti 15 anni di penitenza, come detto, i matrimoni avvenuti tra due persone delle quali una fosse, in precedenza, fidanzata, in chiesa, con un’altra persona, vivente al momento del matrimonio, e con la quale si era scambiata gli anelli ed il bacio, consacrando, come detto, questi gesti, in chiesa.
Il caso di matrimonio con eretici è considerato come concubinato e da invalidare se intervenuto dopo il Battesimo della parte ortodossa. Se, invece, al momento del matrimonio erano tutti e due eretici ed uno è divenuto dopo ortodosso, allora può essere mantenuto.
Le ragazze che, senza il consenso e l’accordo del padre fuggono con gli uomini sono colpevoli di fornicazione. Ma se è possibile che si riconcilino con i genitori possono essere riammesse alla Comunione, ma non direttamente; esse devono, al contrario, essere sottomesse ad una penitenza di tre anni.
Interpretazione. Il presente Canonico prescrive che tutte le fanciulle e le vergini che sono sotto il controllo e l'autorità del padre e fuggono dietro gli uomini, o, in altre parole, volontariamente e di propria iniziativa si sono offerte ai loro amanti, sono colpevoli di fornicazione e non possono essere sposate legittimamente. Ma se in seguito i genitori di tali vergini si riconciliano ed accordano il loro consenso che i rapitori o gli amanti delle loro figlie convivano con loro, sembrerebbe che quello che è successo all'inizio della vicenda può essere sanato, e che il loro stato di fornicatori può essere modificato in legittimo Matrimonio. Tuttavia, quando gli uomini e le donne fanno cose del genere, non devono essere perdonati subito e immediatamente ottenere il permesso di partecipare della Comunione, ma devono osservare un canone penitenziale di tre anni (Canone 38 di Basilio il Grande) .
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